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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - AUTOCERTIFICAZIONI


DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - AUTOCERTIFICAZIONI

È la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici, ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Inoltre, il Decreto Semplificazioni (all'art. 30-bis del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020), ha reso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come AUTOCERTIFICAZIONE VALIDA e OBBLIGATORIA, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, MA ANCHE NEI RAPPORTI TRA PRIVATI, senza alcuna distinzione.
SI SPECIFICA CHE per soggetti privati si intendono anche: banche, assicurazioni, compagnie telefoniche, compagnie fornitici di energia elettrica ed acqua.


Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:

1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) cittadinanza;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
6) stato di famiglia;
7) esistenza in vita;
8) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
9) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
10) appartenenza a ordini professionali;
11) titolo di studio, esami sostenuti;
12) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
13) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
14) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
15) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
16) stato di disoccupazione;
17) qualità di pensionato e categoria di pensione;
18) qualità di studente;
19) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
20) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
21) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
22) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
23) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
24) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
25) qualità di vivenza a carico;
26) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
27) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità CE;
- di marchi;
- di brevetti;

Normativa di riferimento

- L.183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012").
- L. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- L. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".
- D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
- Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative".
- Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
- art. 30-bis del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;




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