Giudici popolari
Il Giudice Popolare fa parte della Giuria Popolare presente presso la Corte di Assise di primo e di secondo grado (d’Appello).
MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEI GIUDICI POPOLARI
L’aggiornamento viene effettuato una volta ogni due anni, negli anni dispari, secondo le seguenti modalità:
1. Con manifesto da pubblicarsi nel mese di aprile, i cittadini vengono avvisati della possibilità di presentare una domanda entro il 31 luglio per l’inserimento negli albi dei giudici popolari. In questo periodo, dunque, coloro che sono interessati all’espletamento di tale incarico e che, pur avendo i requisiti, non sono ancora iscritti, possono chiedere espressamente di essere inseriti nell’albo dei giudici popolari utilizzando il modello presente nel sito, in fondo a questa pagina.
2. Successivamente, entro il 30 agosto, la commissione comunale per la tenuta e l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari, formerà due distinti elenchi (Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello) per le persone da proporre per l’iscrizione (su richiesta e d’ufficio) e due distinti elenchi (Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello) per le persone da proporre per la cancellazione;
3. Entro il 10 settembre gli elenchi così formati vengono trasmessi al Tribunale territorialmente competente che decide sulle proposte di iscrizione e cancellazione elaborate dai Comuni.
PER DIVENTARE GIUDICE POPOLARE È NECESSARIO AVERE:
Per la Corte d’Assise:
- la cittadinanza italiana e godere dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- essere residenti nel Comune;
- età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65;
- diploma di scuola secondaria di primo grado;
Per la Corte d’Assise d’Appello:
oltre ai requisiti sopra indicati è necessario aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall’ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
- i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
- i membri del Parlamento;
- i commissari delle regioni;
- i componenti gli organi delle regioni previsti dall’articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali;
- i Prefetti delle Province.
MODALITA’ E TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Compilare e spedire i moduli seguenti, corredati da una copia non autenticata del documento di identità. Le istanze devono essere presentate all’ufficio Protocollo generale del Comune di Ponza in Piazza C. Pisacane entro non oltre il 31 luglio di ogni anno, o inviate, sempre entro lo stesso termine, all’indirizzo PEC: ufficiosegreteriaponza@pec.it(anche da indirizzi di posta elettronica ordinaria), oppure vanni consegnando la domanda all’ufficio Elettorale del Comune.
SCARICA IL MODELLO D’ISCRIZIONE >>>
E’ sempre possibile richiedere la cancellazione.
SCARICA IL MODELLO DI CANCELLAZIONE >>>
PER COMUNICAZIONI DIRETTE CON L’UFFICIO ELETTORALE, GLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DEDICATA AI CITTADINI SONO: ufficioservizidemograficiponza@pec.it – servizianagrafici@comune.ponza.lt.it
Ultimo aggiornamento
4 Febbraio 2026, 14:37
Comune di Ponza (LT)