Presidenti di seggio e scrutatori

PREMESSA: SI INVITANO I CITTADINI GIÀ ISCRITTI NEI SUDDETTI ALBI A NON RIPRESENTARE NUOVA ISTANZA, ED A TUTTI COLORO CHE NON SONO PIU’ INTERESSATI A FORMALIZZARE LE DIMISSIONI.

PER ISCRIVERSI

Tutti gli elettori disposti ad iscriversi nell’Albo delle persone idonee alla funzione di PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE e nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE devono presentare al Comune apposita domanda in carta libera.

a)per l’iscrizione nell’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE, il cittadino dovrà inviare entro il 31 ottobre di ogni anno, istanza debitamente compilata in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione a specificare l’attuale professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore al diploma di Scuola Media Superiore.
b)per l’iscrizione nell’ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE, il cittadino dovrà inviare entro il 30 novembre di ogni anno, istanza debitamente compilare in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione a specificare l’attuale professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore alla Licenza di Scuola Media Inferiore.
Le istanze possono essere presentate, entro i termini sopra indicati, consegnando presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Carlo Pisacane, con apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Ponza, compilato in ogni sua parte e corredato di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

MODULISTICA

MODULO ISCRIZIONE SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

MODULO RINUNCIA SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

MODULO ISCRIZIONE PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

MODULO RINUNCIA PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

CHI NON PUO’ ISCRIVERSI?

Si informa altresì, che NON possono assumere le funzioni di Presidente e l’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale (art. 38 del Testo Unico delle Leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957 e art. 23 del Testo Unico delle Leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960):

  • i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio pressogli Uffici Elettorali Comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Ultimo aggiornamento

25 Settembre 2025, 12:59