Voto fuori sede
DOVE TRASMETTERE LA DOMANDA E COME COMUNICARE CON L’UFFICIO ELETTORALE
E’ possibile trasmettere il modello con gli allegati alla posta elettronica dedicata: ufficioservizidemograficiponza@pec.it – servizianagrafici@comune.ponza.lt.it
In questa pagina troverete tutte le istruzioni per le seguenti categori di elettori fuori sede:
- VOTANTI TEMPORANEI FUORI SEDE
- MILITARI FUORI SEDE
- MARITTIMI ED AVIATORI
- RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA
- DETENUTI
1) VOTANTI TEMPORANEI FUORI SEDE
MODELLO VOTANTI TEMPORANEI FUORI SEDE >>>
Con la circolare DAIT n. 65 del 15 ottobre 2026, il Ministero dell’Interno illustra come attuare l’articolo 8 della legge 9 ottobre 2026, n. 180, che introduce a regime il voto degli elettori fuori sede.
***AVVISO IMPORTANTE *** L’iscrizione all’elenco, è prevista solo per chi è temporaneamente domiciliato fuori dalla propria Regione, di iscriversi per votare dove vive temporaneamente.
Il nuovo sistema consente di votare nel Comune di temporaneo domicilio per le Elezioni politiche (Camera e Senato), le Elezioni del Parlamento europeo e i Referendum (abrogativi e costituzionali). Nota: Sono escluse le elezioni regionali e amministrative.
Destinatari e Requisiti
Il diritto di voto fuori sede è riservato agli elettori che si trovano temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per una delle seguenti motivazioni:
- Studio o Lavoro: permanenza prevista di almeno 9 mesi.
- Cure Mediche: permanenza presso una struttura sanitaria per almeno 3 mesi (inclusi i periodi di terapia o trattamento).
- Caregiver Familiare: assistenza a familiari non autosufficienti per almeno 3 mesi (ai sensi dell’art. 1, c. 255, L. 205/2017).
- Genitori o Familiari Conviventi: accompagnamento o assistenza di minori in cura presso strutture sanitarie per almeno 3 mesi.
Tempi di Presentazione delle Domande
Le scadenze variano in base alla motivazione del domicilio:
- Per motivi di studio o lavoro (regime ordinario): La domanda va presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente per le consultazioni dell’anno successivo.
- Per studio o lavoro con condizioni sorte dopo il 31 dicembre: La domanda va presentata entro 30 giorni dal realizzarsi della condizione e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la data della consultazione.
- Per motivi di cura, assistenza o familiari: La domanda deve essere presentata non oltre il 45° giorno antecedente la data della votazione.
Modalità di Presentazione
La domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo ministeriale aggiornato e presentata al Comune di temporaneo domicilio (personalmente o tramite strumenti telematici).
Alla richiesta è necessario allegare:
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Documentazione attestante la condizione di fuori sede (es. certificato di iscrizione a corsi di studio, contratto di lavoro, attestazione della struttura sanitaria).
- In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.
Rilascio dell’Attestazione di Ammissione al Voto
- Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore (anche via e-mail o PEC) l’attestazione di ammissione al voto, con l’indicazione della sezione e dell’indirizzo presso cui recarsi a votare.
- Il voto si esprime nel Comune di domicilio per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio di riferimento, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell’attestazione di ammissione.
- In caso di mancato possesso dei requisiti, il Comune darà tempestiva comunicazione di non ammissione, consentendo all’elettore di votare nel Comune di residenza.
Durata dell’iscrizione nell’elenco fuori sede
La validità e la durata dell’iscrizione variano in base alla categoria di appartenenza:
- Per motivi di studio o lavoro (domande presentate entro il 31 dicembre): L’iscrizione nell’elenco ha validità e scade al termine dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
- Per studio o lavoro con domanda presentata nell’anno in corso: L’iscrizione scade al termine dell’anno della consultazione elettorale o referendaria di riferimento.
- Per motivi di cura, assistenza (caregiver) o familiari di minori in cura: L’ammissione e la conseguente iscrizione nell’elenco hanno validità limitata allo stesso anno di presentazione della domanda.
Revoca della domanda
La domanda presentata può essere revocata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la sua presentazione.
2. MILITARI FUORI SEDE
MODULO VOTO MILITARI FUORI SEDE >>>
I Militari fuori sede potranno esercitare il diritto di voto per le Elezioni politiche (Camera e Senato), le Elezioni del Parlamento europeo e i Referendum (abrogativi e costituzionali) Per le elezioni regionali potranno votare solo se elettori di un comune della regione.
3. MARITTIMI ED AVIATORI
MODULO MARITTIMI ED AVIATORI >>>
Marittimi ed aviatori potranno potranno esercitare il diritto di voto per le Elezioni politiche (Camera e Senato), per le Elezioni del Parlamento europeo ed i Referendum (abrogativi e costituzionali), per le elezioni regionali invece solo se elettori di un comune della regione.
- Naviganti (marittimi e aviatori) ( art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, lett. f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240). Questi elettori, fuori residenza per motivi d’imbarco, sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano (per le elezioni europee) e di un comune della regione interessata e della quale siano elettori (per le elezioni regionali).
- A tal fin occorre presentare l’allegata domanda presso il Comune in cui si trova corredata da un documento di riconoscimento.
- A tal fin occorre presentare l’allegata domanda presso il Comune in cui si trova corredata da un documento di riconoscimento
4. RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA
I soggetti interessati, potranno esercitare il diritto di voto per le Elezioni politiche (Camera e Senato), per le Elezioni del Parlamento europeo ed i Referendum (abrogativi e costituzionali), per le elezioni regionali invece solo se elettori di un comune della regione. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al comune di Ponza non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Questo può avvenire in:
- Sezioni ospedaliere, da costituire negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500;
- Seggi speciali, da costituire per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto;
- Uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti ), da costituire per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto).
- Degenti in ospedali e case di cura (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, Potranno esercitare il diritto di voto per le Elezioni politiche (Camera e Senato), per le Elezioni del Parlamento europeo ed i Referendum (abrogativi e costituzionali), per le elezioni regionali invece solo se elettori di un comune della regione, e per le comunali solo se la casa di cura si trova nella città ove si è iscritti nelle liste elettorali. Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
- Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 delD.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell’ambito del comune interessato, sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private. Potranno esercitare il diritto di voto per le Elezioni politiche (Camera e Senato), per le Elezioni del Parlamento europeo ed i Referendum (abrogativi e costituzionali), per le elezioni regionali invece solo se elettori di un comune della regione, e per le comunali solo se la casa di cura si trova nella città ove si è iscritti nelle liste elettorali.
5. DETENUTI
MODULO VOTO LUOGO DI DETENZIONE >>>
- Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136). I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva purchè elettori e Potranno esercitare il diritto di voto per le Elezioni politiche (Camera e Senato), per le Elezioni del Parlamento europeo ed i Referendum (abrogativi e costituzionali), per le elezioni regionali invece solo se elettori di un comune della regione, e per le comunali solo se il luogo di detenzione, si trova nella città ove si è iscritti nelle liste elettorali. Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale. L’interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell’Istituto di prevenzione e pena deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova , recante in calce l’attestazione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione dell’elettore.
Ultimo aggiornamento
20 Ottobre 2026, 11:06
Comune di Ponza (LT)