COMUNE DI PONZA

(LT)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

 

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

  1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria , intendendosi per tali quello sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi , sui trasporti funebri, sulla costruzione, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione , e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

  1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.
  2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuale degli articoli 22. 23. e 25. Della legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

 

Articolo 3

Responsabilità

  1. Il comune cura che all' interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose , e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

 

Articolo 4

Atti a disposizione del pubblico

  1. Presso gli uffici comunali è tenuto il registro di cui all'art.52 del DPR 285 del 10/9/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
  2. Sono inoltre ben visibili al pubblico nell' ufficio comunale o nel cimitero:

a)L'orario di apertura e chiusura.

 

b)Copia del presente regolamento.

c)L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell' anno.

d)L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo.

e)Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.

 

CAPO II

Inumazioni e tumulazioni

Articolo 6

Inumazioni

1)Le sepolture per inumazioni si distinguono in comuni e private:

a)Sono comuni le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

b)Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in arre in concessione.

c)Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale no biodegradabile.

d)Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

 

Articolo 7

Cippo

1)Ogni fossa nei campi comuni di inumazioni è contraddistinta salco diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma,da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portanti un numero progressivo.

2)A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore cm.40 dal piano di campagna , previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

3)L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4)In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

 

Articolo 8

Tumulazione

1)Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari in aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2)Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione di cui al capo IV del presente regolamento.

3)A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,25 altezza m.0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n.285.

4)Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10/9/1990 n.285.

 

Articolo 9

Deposito provvisorio

1)La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a)per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità ;

b)per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private ;

c)per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2)La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

3)La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

4)A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5)Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuta una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco previa diffida servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6)E' consentito, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

 

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

Art.10

Esumazioni

1)Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del 285/90 e cioè di dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2)Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di Novembre a quello di Aprile.

3)Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4)E' compito del responsabile dell'ufficio, sentito il parere del custode del cimitero, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

 

Art.11

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1)E' compito del responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2)Annualmente il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3)L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinarie in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

 

Art. 12

Esumazione straordinaria

1)L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2)Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10/9/1990 n.285.

3)Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4)Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5)Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

 

 

Art. 13

Estumulazioni

1)Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2)Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo la permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

3)Le estumulazioni straordinarie sono di 2 tipi.

a)A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni.

b)Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4)Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per l'anno successivo.

5)I feretri tumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6)I resti mortali individuati sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comunale.

7)Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8)Qualora il cadavere si trovi nelle condizioni di cui al 5° comma del DPR 10/9/1990 n.285 si potrà procedere previo parere del coordinatore sanitario alla raccolta dei resti mortali in cassetta ossario.

9)Nel caso di salme tumulate in cappelle private per le quali viene chiesta la estumulazione dopo che siano trascorsi almeno 20 anni e non vi sia la disponibilità del campo di inumazione, per completare il ciclo di mineralizzazione, si potrà procedere alla operazione di saggio, ( consistente nella apertura della tomba e de feretro ), intesa a verificare l'avvenuta riduzione a resti mortali. Le salme che risultassero ancora indecomposte per mummificazione o saponificazione dovranno essere chiuse nello stesso loculo. L'operazione di saggio è eseguita alla presenza del custode e dell'ufficiale sanitario. La suddetta operazione è soggetta al pagamento della somma stabilita in tariffa.

10)Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con ordinanza.

11)I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

 

 

Art.14

 

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1)Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2)Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3)Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dalla Autorità Giudiziaria , si applica l'articolo 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale relativa alle operazioni svolte.

 

Art. 15

 

Raccolta delle ossa

1)Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

 

Art. 16

 

Oggetti da recuperare

1)Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2)Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di ragioneria.

3)Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

 

Art. 17

 

Disponibilità dei materiali

1)I materiali e le opere istallate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamate da chi dimostri documentalmente, di averne titolo entra 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2)Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3)Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado. Purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4)Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvista, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5)Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6)Le opere aventi valore artistico storico sono conservati dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

 

 

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 18

1)Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e , coseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

2)Per le modalità si applica quanto previsto dagli artt. 78, 79 e 80 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

 

CAPO VI

Polizia del cimitero

Art.19

Orario

1)I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2)L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3)La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4)L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

 

Art. 20

Disciplina dell'ingresso

1)Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2)E' vietato l'ingresso:

a)A tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;

b)Alle persone munite di ceste o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio , al momento dell'ingresso;

c)Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d)A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e)Ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

 

Art. 21

Divieti speciali

1)Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a)Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b)Entrare con biciclette, motocicli, o altri veicoli non autorizzati;

c)Introdurre oggetti irriverenti;

d)Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e)Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

f)Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g)Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h)Disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( In specie con l'offerta di servizi, di oggetti ), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i)Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l)Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m)Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n)Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio ;

o)Qualsiasi attività commerciale;

p)Affiggere cartelli, iscrizioni di qualsiasi tipo o grandezza senza la preventiva autorizzazione.

2)I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, e ai cartelli eventualmente presenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, salvo non debitamente autorizzati.

3)Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

 

Art. 22

Riti funebri

1)Nell'interno del cimitero è permessa le celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la colletività dei defunti.

2)Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio.

 

Art.23

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1)Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

 

Art. 24

Fiori, piante e materiali ornamentali

1)Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosi' da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare o provvederà per la loro distruzione.

2)Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3)Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc…, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

 

CAPO VI

Concessioni

Art. 25

1)Per le sepolture private è concesso nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale;

2)Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc…;

3)Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune;

4)Ogni concessione del diritto d'uso diaree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

--la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

--la durata;

--la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore;

--le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, ( sepolcro gentilizio o familiare );

--l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

--gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

 

Art. 26

Durata delle concessioni

1)Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 D.P.R. 10/9/90 n.285.

2)La durata è fissata:

a)in 50 anni per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura per famiglie e collettività;

b)in 20 anni per gli ossarietti e nicchie /mensole cinerarie individuali;

c)in 20 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

3)A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo ( per una sola volta ) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui si fa tariffa salvo il caso in cui al comma 6.

4)Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza dellla stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5)All'atto della assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per la durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c del secondo comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6)E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

 

Art. 27

Modalità di concessione

1)La sepoltura individuale privata di cui al comma 2 art. 25, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne;

2)Le concessioni in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3)La concessione può essere effettuata in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore a (65) sessantacinque anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al quarto grado o sia coniuge superstite del defunto.

4)La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5)La concessione non può essere fatta a persona o a ente che miri a farne oggetto di lucro o speculazione.

6)Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali.

7)Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

 

Art. 28

Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza od igiene.

 

CAPO VII

Revoca decadenza estinsione

Art. 29

Revoca

1)Salvo quanto previsto dall'art.92 secondo comma del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2)Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3)Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al cocessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme anche in assenza del concessionario.

 

Art. 30

Decadenza

1)La decadenza della cocessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

    1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
    2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
    3. in caso di violazione del divieto di concessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura , previsto dall'art.27;
    4. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
    5. quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2)La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra , è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto irreperibili.

3)In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4)La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'Ufficio.

 

Art.31

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1)pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario, cinerario comune.

2)Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a secondo dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

 

Art. 32

Estinzione

1)Le concessioni si estinguono o per scadenza de4l termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 31 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

2)Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni, e oggetti simili.

3)Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

 

CAPO VIII

Lavori privati nei cimiteri

Imprese di pompe funebri

 

Art. 33

Accesso al cimitero

1)Per l'esecuzione delle opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2)Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

 

3)L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4)Per le semplici riparazioni, pulitura monumenti, lapidi, croci ecc… e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio.

5)E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6)Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero devono tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

 

Art. 34

Autorizzazione e permessi di costruzione

Di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1)I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2)Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3)Il numero di loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone in tariffa.

4)Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

5)La costruzione delle opere deve in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6)Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente ufficio comunale.

7)In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8)Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9)Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente.

10)I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi ricordi e similari.

 

Art. 35

Responsabilità - deposito cauzionale

1)I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

2)Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 33. La garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3)Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc…, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

 

Art. 36

Recinzione aree-materiali di scavo

1)Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2)E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio.

3)I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

 

Art.37

Orario di lavoro

1)L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale.

2)E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

 

Art.38

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1)Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2)Le imprese debbono sospendere tutte le costruzione non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

 

Art.39

Vigilanza

1)Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o constatazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2)L'ufficio tecnico Comunale accertata , a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione, e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

 

Art.40

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1)Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché di farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

2)Altresì il personale del cimitero è tenuto:

    1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
    2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
    3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3)Al personale suddetto è vietato:

    1. eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati , sia all'interno dell'orario di lavoro , sia al di fuori di esso;
    2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
    3. di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di esso;
    4. trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4)Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

 

5)Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle misure in materia di infortuni o di malattie connesse alla attività svolte.

 

Art. 41

Imprese pompe funebri

Funzioni-licenza

1)Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

---svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie o enti di culto;

---fornire feretri e gli accessori relativi;

---occuparsi della salma;

---effettuare il trasporto della salma in o da altri comuni.

2)Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

 

Art.42

Divieti

1)E' fatto divieto alle imprese:

---di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;

---di sostare negli uffici del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali constatazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

---di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

 

Art.43

Feretri

Per quanto riguarda la deposizione della salma nel feretro, la chiusura dei feretri, la verifica e la differente struttura del feretro a secondo della sistemazione ( inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto ) si rimanda a quanto stabilito dagli articoli 17, 19, 27, 30, e 75 del D.P.R. 10.09.1990 n.285.

 

Disposizioni varie e finali

Art.44

Disposizioni varie

1)Presso l'ufficio comunale verrà istituito entro un'anno dalla entrata invigore del presente regolamento, unregistro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari, detto registro denominato Mappa può essere tenuto, se del caso , con mezzi informatici.

2)La Mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3)Ad ogni posizione di Mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

 

Art.45

Scadenzario delle concessioni

1)Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2)Il responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenze.

 

Norme transitorie disposizioni finali

Art.46

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1)Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2)Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritto d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può , nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

 

3)Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti le sepolture di che trattasi.

4)Salvo quanto previsto ai precedenti commi il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

 

Art. 47

Cautele

1)Chi domanda un servizio qualsiasi ( trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc….) od una concessione ( aree, archi, loculi, nicchie, ecc….) o l'apposizione ( croci, lapidi, busti, ecc…) o la costruzione ( tombini, edicole, monumenti, ecc…), si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2)In caso di contestazione l'amministrazione si intenderà e resterà estranea alla azione che ne consegue.

3)Essa si limiterà, per le vertenze in materia a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

 

Art.48

Concessioni pregresse

1)Salvo quanto previsto dall'art. 46 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

 

Art.49

Sepolture private a tumulazione pregresse mutamento del rapporto concessorio

1)Per concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' " immemoriale ", quale presunzione " juris tantum " della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2)Il consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso , lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3)I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4)Il consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.