News: PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE - PROMEMORIA DI SCADENZA TERMINI PER APPOSIZIONE FIRME
(Categoria: Atti in evidenza)
Inviato da comuneponza
lunedì 29 marzo 2021 - 09:22:34

In merito al seguente comunicato, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ponza dal 09/12/2020 al 09/01/2021, si comunica che per apporre le firme vi è tempo fino al 31/03/2021 - ORE 12:30 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Maurizio Verona
Sindaco di Stazzema
Presidente dell’Istituzione Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema


Chiede gentilmente di dare la massima visibilità possibile al progetto di legge sul sito del vostro Comune e sui mezzi informativi a vostra disposizione (il testo di proposta lo trovate di seguito, le istruzioni per firmare e raccogliere le firme sono in allegato), per poter dare la possibilità a tutti i cittadini di essere informati e poter scegliere di aderire. I moduli compilati e completi di autenticazione delle firme e certificazione elettorale, dovranno essere spediti o consegnati al Comitato promotore entro il 31/03/2021, al seguente indirizzo - Verona Maurizio Piazza Europa n.6, Ponte stazzemese 55040 Stazzema (LU).
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile scrivere una email a info©anagrafeantifascista.it
Modulistica e vademecum sono anche scaricabili dal sito www.anagrafeantifascista.it
Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti


PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352
NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI

Art. 1.1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:«Art. 293-bis. –(Propaganda del regime fascista e nazifascista). –Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini osimboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.
La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.
All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 21. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.


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